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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.626. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.626.

  Dopo il comma 522, aggiungere il seguente:
  522-bis. Al fine di dare attuazione ad interventi in favore degli allevatori del settore ovino nel cui allevamento siano presenti capi giovani, d'età inferiore all'anno, non interessati dalla gravidanza, in misura comunque inferiore al 15 per cento dell'allevamento stesso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno agli allevatori del settore ovino», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, al stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 4.000.000;
   CS: – 4.000.000.
   2021:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
   2022:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

ex 60-quater. 1.