stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.594. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.594.

  Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:
  501-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».

ex 59. 10.