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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.496. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.496.

  Dopo il comma 375, aggiungere i seguenti:
  375-bis. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato, individuati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che richiedano interventi di restauro, e che non siano già affidati, possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti di cui al successivo comma 375-ter. Per l'utilizzo dei tali beni non è corrisposto alcun canone concessorio. Sul concessionario grava l'obbligo di esecuzione dei lavori di restauro e manutenzione previsti dalla procedura di gara, ai sensi degli articoli 29-40 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. L'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e condizioni riportate nell'atto di concessione dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni coinvolte, alla revoca della concessione, senza indennizzo.
  375-ter. Possono accedere alle misure di cui al comma 375-bis i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché le Associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto di documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario di una delle materie attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  375-quater. Presso il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione», che raccoglie la totalità dei beni individuati ai sensi del comma 375-bis. Il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può, con proprio motivato decreto, su proposta dei competenti Segretari Regionali del Ministero, escludere specifici beni dall'elenco. Contro il provvedimento di esclusione dei beni dal «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione» è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
  375-quinquies. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 375-bis possono chiedere al Ministero di emanare un provvedimento di avvio del procedimento di affidamento in concessione di uno o più beni inclusi nel Registro di cui al comma 375-quater. Il Ministero deve prendere in considerazione la proposta e, con proprio motivato provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla istanza del privato, deve avviare la procedura prevista all'articolo 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 o emettere motivato provvedimento di esclusione del bene dal Registro.
  375-sexies. La procedura di assegnazione dei beni culturali iscritti nel Registro istituito ai sensi del comma 375-quinquies avviene nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015. Al fine di assicurare, oltre alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali, un sensibile incremento della occupazione giovanile in questo settore, la durata della concessione ai soggetti previsti dal comma 375-bis della presente legge non può essere inferiore a diciannove anni. Ai soggetti beneficiari è richiesta una fideiussione bancaria, assicurativa o personale, da parte di uno o più soci, per l'ammontare previsto dalla procedura ad evidenza pubblica.
  375-septies. Ai soggetti di cui al comma 375-bis, in considerazione delle loro caratteristiche soggettive ed al fine di garantirne la effettiva partecipazione alle procedure di assegnazione in concessione dei beni culturali, non si applicano le seguenti disposizioni previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015 «Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato»:
   a) articolo 2, lettere b) e c);
   b) articolo 5, commi 1 e 2.

  375-octies. Una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei beni culturali da assegnare in concessione ai privati è riservata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché alle Associazioni di Promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto di documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario di una delle materie attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  375-novies. I soggetti affidatari dei beni culturali immobili di cui al comma 375-bis possono richiedere l'accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140. L'approvazione di un progetto di conservazione programmata e di restauro ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015 costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai fondi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140. La restituzione dei benefici economici decorre dal quinto anno successivo a quello di affidamento del bene al soggetto beneficiario.
  375-decies. I soggetti previsti dal comma 375-bis, in caso di aggiudicazione di un bene inserito nel «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione», possono chiedere la risoluzione dagli obblighi derivanti dal provvedimento di aggiudicazione e dal contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 4 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, qualora non venisse approvata la richiesta di incentivi effettuata ai sensi dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140.

ex 44. 7.