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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.462. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.462.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), il periodo da: «950 euro» sino a: «n. 104» è sostituito dal seguente: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  344-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

ex 41. 17.