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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.443. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.443.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4454 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4654 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2 e 5 dal del presente articolo.

  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 25.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 50.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 50.000 euro.

  341. Dal 1o gennaio 2021 l'assegno unico per figlio è erogato per ogni figlio nato o adottato fino al compimento dell'ottavo anno di età ovvero dell'ottavo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  341-bis. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 2.805 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341, valutato in 7.480 milioni di euro l'anno, si provvede, fino a totale copertura dei costi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-quater. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 288 a 290.

ex 41. 29.