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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.428. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.428.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere il seguente periodo: «il limite dei 18 anni di età non si applica ai maggiorenni diversamente abili».
  332-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 332-bis, si provvede nei limiti di 2.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ex 40. 22.