Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
332-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere il seguente periodo: «il limite dei 18 anni di età non si applica ai maggiorenni diversamente abili».
332-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 332-bis, si provvede nei limiti di 2.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.