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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.395. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.395.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova.»;

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  316-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente ridurre gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

ex 36. 17.