stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.382. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.382.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un tavolo tecnico-politico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali con il compito di formulare proposte per la predisposizione di un Piano nazionale di riequilibrio del divario infrastrutturale tra le Regioni del nord e le Regioni del Sud da realizzare in dieci anni.
  308-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

ex 32-septies. 2.