Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nei limiti del 70 per cento della» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera».
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.