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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.329. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.329.

  Dopo il comma 236 aggiungere i seguenti:
  236-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di garantire un'immediata erogazione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori con contestuale liquidazione dell'importo dovuto, la documentazione necessaria per avviare la procedura di domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rappresentata:
   a) dall'attestato di possesso delle azioni od obbligazioni e del prezzo medio di carico al 30 giugno 2017;
   b) dall'attestato di mantenimento del possesso all'atto della domanda;
   c) dall'IBAN dove accreditare l'indennizzo con la dichiarazione della banca sull'intestazione.

  236-ter. In caso di azioni ed obbligazioni pervenute iure successione il prezzo per il calcolo dell'indennizzo è il maggiore tra il prezzo di carico del de cuius e quello definito dall'erede con l'Agenzia delle entrate.
  236-quater. All'atto di presentazione della domanda, previo mero riscontro dei dati da compiere entro dieci giorni, si procede all'erogazione, in via provvisoria, dell'importo in ordine cronologico, a far data dal 1o febbraio 2020, con riserva di verifica da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) che può acquisire ulteriori dati da Consap e Sistema bancario. Decorsi tre mesi dall'erogazione dell'indennizzo, la domanda si considera perfezionata.

ex 27-ter. 4.