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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.3.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3-bis. L'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) 1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.

ex 2. 4.