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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.293. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.293.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefìci previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.

ex 24. 6.