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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.285. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.285.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
  217-bis. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 63-bis. – (Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi) – 1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.
   2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
   3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:
   a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
   b) le imprese artigiane.
   4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
   5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
   6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
   7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  217-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 217-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ex 23. 2.