Dopo il comma 191 aggiungere il seguente:
191-bis. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 858.