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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.213. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.213.

  Dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
  131-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), aggiungere la seguente lettera:
   f-quinquies) una quota pari al 10 per cento della tredicesima mensilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1070 del 1960.

  131-ter. Agli oneri derivanti dal comma 131-bis, valutati in 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

ex 15. 2.