stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.164. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.164.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1031/2006 relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti.”».

ex 12. 7.