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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.144. in Assemblea riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2019  [ apri ]
1.144.

  Dopo il comma 100, inserire i seguenti:
  100-bis. (Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani) All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte VI del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte VI del presente decreto».

  100-ter. Dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)
   1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un fondo pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del fondo.
   2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.
   3. Le pubbliche amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 100-bis e 100-ter, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

ex 11. 8.