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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2298

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2022  [ apri ]
1.16. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «salvo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia».