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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2298

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2022  [ apri ]
2.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47-ter al comma 1-bis è premesso il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti»;

   b) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse, e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».