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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.19. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2298

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2022  [ apri ]
2.19. (nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;»;

   b) al terzo comma le parole «il provvedimento è revocato qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite con le seguenti «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole «alla madre» con le seguenti «al genitore condannato».