Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni;
1) All'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti»;
2) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole «se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse, e dopo le parole «assistenza o accoglienza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».