Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma dell'articolo 14 è soppresso;
2) al comma 1 dell'articolo 47-ter è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la detenzione domiciliare può essere negata, e la donna sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione»;
3) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole: «se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti» sono sostituite dalle seguenti: «se la condanna non ha ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione»;
4) al comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies le parole: «se non sussiste un concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti o di fuga» sono sostituite dalle seguenti: «se la condanna non ha ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione».