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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.500. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
4.500.
approvato

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , utilizzando i fondi disponibili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento