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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti delle case famiglia protette)

  1. Presso le case-famiglia opera un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo psicoterapeuta e da uno psichiatra, con il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio, con un monitoraggio costante che accerti la capacità di esercizio della responsabilità genitoriale.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono apportati i necessari correttivi al decreto 8 marzo 2013, recante i «Requisiti delle case famiglia protette».