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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.16. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
2.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «La sospensione della responsabilità genitoriale può essere applicata ogni qualvolta venga disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali»;

   b) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono abrogati;

    2) il secondo comma è abrogato;

   c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

   «Art. 147. – 1. L'esecuzione di una pena può essere differita:

   1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo 146;

   2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

   3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta;

   4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

   Nel caso indicato al numero 1) del primo comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
   Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, se il figlio minore muore, se viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
   Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».