Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Revoca dei benefici)
1. In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, i benefici di cui alla presente legge sono immediatamente revocati e può essere disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o sospensione dall'esercizio di essa, a norma degli articoli 330 del codice civile e 34 del codice penale, sulla base della gravità del reato commesso.