Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ne comporta il trasferimento, del soggetto; senza prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis ad un soggetto detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ne comporta il trasferimento, senza prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».