Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, e 282-ter, del codice di procedura penale, il giudice prescrive, obbligatoriamente, senza la necessità del consenso dell'imputato, procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui al comma 1.