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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.15. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
1.15.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato.».