Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato.».