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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.112. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
1.112.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  1. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 285-bis. – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sono sempre valutate le eventuali dichiarazioni di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale, o di abitualità o professionalità di cui agli articoli 102, 103 o 105 del codice penale».