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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.110. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
1.110.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'ordine di esecuzione può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330-bis del codice civile. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è aggiunto il seguente:

   «Art. 330-bis. Il giudice può pronunziare la sospensione della responsabilità genitoriale quando viene disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali.
   La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.».