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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.102. in Assemblea riferita al C. 2298-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2022  [ apri ]
1.102.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

  1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma l, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 51-ter:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “3. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”;

    2) alla rubrica dopo la parola “alternative” sono aggiunte le seguenti: “e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri”».

1.102.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 276, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 275, comma 4, la misura può essere sostituita con quella della custodia cautelare in carcere, qualora l'imputato ponga in essere comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico o, in ogni caso, a seguito di questi non possano più essere garantite le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza all'interno dell'istituto a custodia attenuata per detenute madri.».