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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2019  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

  1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
  «Art. 222-bis. – (Fondo unico per il riciclo). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».