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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2019  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

  1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.