stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-ter.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2019  [ apri ]
4-ter.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, definisce e individua le aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.
  3-ter. Per area ambientale complessa di cui al comma 1 si intende un territorio urbano circoscritto con le seguenti caratteristiche:
   a) una popolazione residente superiore a 100,000 abitanti;
   b) presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   c) esistenza di criticità ambientali, quali una concentrazione media elevata nell'aria di PM10, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
   d) presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario, dell'attivazione di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni, della riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, della realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale nei SIN) della previsione di benefìci fiscali per ridurre le emissioni inquinanti degli impianti industriali.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-quater, le modalità di riparto delle risorse del fondo ivi previsto, nonché i criteri per l'eventuale revoca dei contributi concessi dal medesimo fondo.
  3-sexies, Ogni due anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'eventuale aggiornamento delle aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.
  3-septies. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.