Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1.
(Reimpianto degli ulivi nella regione Puglia)
1. All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 18-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione».