Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8.1.
(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)
1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.