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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.05. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
8.05.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

  1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.