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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.03. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 100 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.