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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.02. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

  1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la rubrica è così riformulata: «pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti»;

   b) al comma 1, la parola: «lavorazione» è sostituita dalla seguente: «trattamento» e, dopo le parole: «o di nuova costruzione,» sono inserite le seguenti: «individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,»;

   c) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «incidenti» sono inserite le seguenti: «che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali»;

   d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: «rilevanti» al termine delle lettere è soppressa;

   e) al comma 2, la parola: «rilevanti» è soppressa;

   f) al comma 3, le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 9»;

   g) al comma 4, le parole: «E gestore trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono»;

   h) al comma 5, la parola: «rilevanti» è soppressa, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «in raccordo» e dopo le parole: «piano di emergenza esterna all'impianto», sono inserite le seguenti: «anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,»;

   i) al comma 6, lettere b) e d), la parola: «rilevanti» è soppressa;

   l) al comma 9, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e», dopo le parole: «le linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «, nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.».

  2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.