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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite con le seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 3, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite con le seguenti: «15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020».

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. All'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021», sono sostituite con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio Xylella fastidiosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite “Indenni”, nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.
   1-ter. Il progetto di cui al comma 1-bis ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.»;
   c) al comma 3, le parole da: «150 milioni di euro», fino alla fine, sono sostituite con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».