Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per i prodotti alimentari e per l'igiene personale, sui quali non sia già applicata una aliquota agevolata, venduti sfusi o alla spina, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».