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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.04. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
7.04.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo per l'acquisto di detersivi biodegradabili)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di ridurre l'inquinamento, alle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle aree comprese nel registro delle aree protette istituite con i Piani di gestione ai sensi dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 è riconosciuto un contributo per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale.
  2. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di spesa previsto dall'articolo 2, comma 1, pari al 25 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti e dei detersivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta di cui al comma 2.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i criteri, le caratteristiche e i parametri minimi che devono essere garantiti dai prodotti e dai detersivi di cui al comma 1, nonché le condizioni e le modalità per l'eventuale revoca dei benefìci e per il recupero di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
  5. Per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.