stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per la promozione della produzione e della commercializzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e compostabili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la vendita di tali prodotti.
  2. Al fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili possono altresì accedere le imprese che producono materiale plastico e che intendano riconvertire gli impianti verso la produzione di materiale biodegradabile o compostabile.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.