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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.02. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
   1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
   a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22 del 28 marzo 2018, n. 69 del 15 maggio 2019, n. 62.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:
   a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo;
   b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 – Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
   5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.
   6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-bis è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.
   7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni.».