Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-decies. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini della tutela del verde pubblico, la prevenzione dei danni e la sicurezza delle aree verdi, i comuni, in attuazione del piano nazionale del verde redatto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, effettuano una verifica della stabilità degli alberi (VTA) siti sul proprio territorio urbanizzato, sia nei giardini privati, parchi o alberate stradali.».