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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.31. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4.31.

  Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
  4-ter.1. Il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione dei 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma.