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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.16. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4.16.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana e comune capoluogo di provincia provvede a selezionare le progettazioni ricevute dai soggetti individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rosa di non più di 10 interventi. Le progettazioni devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana o comune capoluogo di provincia, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.