Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2031, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.