Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021, 2022»; le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.