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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.011. in Assemblea riferita al C. 2267

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/12/2019  [ apri ]
4.011.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Incentivi alla ecosostenibilità delle attività produttive agricole nelle aree montane e collinari a rischio di abbandono)

  1. Per sostenere l'attività produttiva presso le aree montane e collinari a rischio di abbandono sono concessi alle micro piccole e medie imprese agricole e forestali che operano nel settore dell'agriturismo, delle energie rinnovabili e nella fornitura dei servizi ecosistemici finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 25.000 euro effettuati all'interno di tali territori. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 9 milioni di euro.
  2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ident. 4.012.